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IL CONTRATTO TIPO È CARTA STRACCIA?

da | 4 Ott 2017 | NEWS

Listini ai blocchi di partenza e tensione alle stelle sui contratti. Confagricoltura e Cia scendono in campo ufficialmente, attraverso le Federazioni di Novara e Vercelli, per contrastare il tentativo dell’industria di inserire nei contratti di compravendita del risone una clausola che scarichi sull’agricoltore la responsabilità dell’eventuale contaminazione da triciclazolo e l’onere di dimostrare la assoluta purezza del prodotto finale. Trattandosi di una sostanza vietata e che quindi i risicoltori non potevano usare, tale dichiarazione è pleonastica, obietta il sindacato, e la clausola è vessatoria, contribuendo a svalutare la produzione 2017.

Avevamo preannunciato il problema, quando è stato introdotto il divieto di usare il triciclazolo ed è stato rivisto il LMR (LEGGI IL REGOLAMENTO EUROPEO): già allora, l’industria risiera aveva ventilato la richiesta di modificare la contrattualistica (SCARICA IL CONTRATTO TIPO) in modo che fosse la controparte a garantire l’assenza di residui di questa sostanza nel risone offerto (LEGGI L’ARTICOLO). Una richiesta formale era stata avanzata anche all’Ente Risi, perché fosse specificato l’anno di produzione sul buono di trasferimento.

All’alba di una nuova campagna di commercializzazione segnata dal pessimismo (le scorte di risone sfiorano le 300mila tonnellate), in cui la questione dei residui di triciclazolo può abbattere ulteriormente le quotazioni, girano stabiliti come quello che riproduciamo, che mettono nero su bianco il LMR, imponendo al risicoltore di garantire formalmente il rispetto di quella soglia. Si tratta di una garanzia che verrebbe richiesta soprattutto dall’industria che produce riso parboiled, giacché il semigreggio è l’unica tipologia di prodotto che può verosimilmente conservare tracce di triciclazolo.

Secondo Confagricoltura e Cia, però, «in Italia non è  più possibile utilizzare questo prodotto tanto che la stessa Unione Europea ha fissato il nuovo limite massimo di residuo di Triciclazolo nel riso lavorato pari a 0,01 microgrammi per chilo prodotto. Questo significa che tutto il “riso” che presenterà un limite massimo di residuo superiore non potrà essere commercializzato. Nel regolamento  Comunitario si parla di residui di Triciclazolo sul riso (lavorato) e non sul risone, ovvero sul riso raccolto, essiccato e non ancora sottoposto alla lavorazione. Non si capisce il perché alcune importanti industrie risiere riportano nel contratto di compravendita di risone la dicitura, nella stringa dei contaminanti, del Triciclazolo con i limiti di 0,01 microgrammi per chilo, quindi la dichiarazione, sottoscritta dal risicoltore, che in quella partita di riso non è presente il residuo del principio attivo. Ci  si chiede a che titolo venga fatta sottoscrivere una tale dichiarazione, atteso che il regolamento parla solo di residuo su “riso” e non sul risone».

In gioco c’è ben di più e lo si capisce dalla decisione dei sindacati di invitare una lettera riservata alle Camere di Commercio delle aree risicole in cui si invoca il rispetto del contratto tipo. Come aveva anticipato nei giorni scorsi Confagricoltura, il mondo agricolo è contrario a qualsiasi modifica dei contratti che comporti nuovi obblighi per i risicoltori, in quanto «in un contesto di crisi generale del settore, l’inserimento di ulteriori vincoli per i produttori, non in linea con quanto stabilito dalle attuali norme, porta solo a generare confusione e allarmismi inutili che altro non fanno che destabilizzare un comparto  che sta attraversando un periodo molto delicato». Nella lettera recapitata due giorni fa anche all’Airi, di fatto si denuncia la modifica unilaterale del contratto da parte dell’industria – che, se confermata ufficialmente da Airi, significherebbe l’abbandono del contratto tipo, trasformato in carta straccia perché non esisterebbero più le condizioni che avevano portato all’accordo – e la si richiama al rispetto degli accordi a suo tempo sottoscritti, ma soprattutto si richiamano di fatto le Camere di Commercio a vigilare e a far rispettare quegli accordi e quel contratto. Infine, si chiede all’industria risiera una «maggiore attenzione» all’articolo 62 D.L 1/2012 che prevede il pagamento a 60 giorni delle partite di risone acquistate. Ora la parola passa all’Airi. (Foto grande di Andrea Cherchi, Vercelli)

 

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