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LA NUOVA LEGGE SUL RISO

da | 8 Dic 2013 | NEWS

logoRisiLa nuova legge sul mercato italiano del riso potrebbe giungere al traguardo. Se ne parla da anni ma questa volta le prospettive di riuscita sono concrete. Nella scorsa primavera l’Ente Risi ha sottoposto alla filiera la proposta di legge presentata (e arenatasi) alcuni anni fa in Senato. Sulla base delle osservazioni presentate da Airi e dalle organizzazioni agricole, l’Ente ha redatto in questi giorni una bozza che verrà sottoposta alla filiera: a questo scopo è stata convocata una riunione per il 16 dicembre a Roma, al ministero delle politiche agricole, dove sarà presentato anche il bilancio di collocamento dell’Ente Risi. Il testo attuale della bozza, nato sulla scorta del lavoro fatto negli anni scorsi, gode di un consenso di massima, il che fa sperare che sia la volta buona. Sarebbe riformata in questo modo una disciplina che risale addirittura al 1958.

La bozza fissa le denominazioni con cui si possono vendere le varietà di riso e divide il mercato in due. Da un lato, tutte le varietà che rientrano, in base alle loro caratteristiche, in 9 denominazioni tradizionali (Arborio, Roma-Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialone Nano, S. Andrea, Originario, Padano e Rosa Marchetti). Si tratta di decine di varietà che già oggi vengono commercializzate con queste denominazioni e che saranno inserite in un apposito registro tenuto dall’Ente Risi: questi risi dovranno essere venduti in purezza – ad esempio, il Karnak non potrà essere mescolato al Carnise ed entrambi potranno presentarsi al consumatore sotto la denominazione “Carnaroli” – mentre solo la varietà “capostipite” (nel caso citato, il Carnaroli) potrà essere denominata con il proprio nome e l’aggettivo Classico (quindi: Carnaroli Classico). 

L’altra metà del mercato sarà occupata invece da quelle varietà che si presenteranno al consumatore sotto la denominazione comunemente usata sul mercato internazionale (Tondo, Medio, Lungo), accompagnata o meno dal loro nome (ad es. Medio Maratelli). Potranno essere venduti con queste denominazioni i risi non iscritti nel registro delle varietà tradizionali, confezionati in purezza o in miscela.

L’obiettivo è semplificare il mercato e non confondere il consumatore. Va detto che la denominazione commerciale non impedisce di valorizzare il nome della varietà, purché si applichi correttamente la normativa e quindi la confezione riporti ANCHE la corretta denominazione come la legge prescriverà di esprimerla.

Nel merito delle varietà tradizionali, quelle che “fanno il mercato” nella bozza sono nove ma si sta ancora discutendo se escludere Originario, Padano e Rosa Marchetti e se il riso parboiled possa essere venduto senza altra denominazione in quanto il processo individuerebbe il prodotto meglio della varietà (entrambe le richieste sono avanzate dall’industria e avversate dalle organizzazioni attive nella filiera corta). La Coldiretti vorrebbe anche una denominazione che sancisse “l’italianità” del prodotto. Nella riunione del 16 la bozza potrebbe dunque essere rivista.

La filosofia del provvedimento è contrastare il prodotto d’importazione e difendere i risi tradizionali del nostro Paese con una normativa, però, più moderna. Il Ministero delle politiche agricole già è al lavoro per organizzare il passaggio parlamentare. Di seguito presentiamo la bozza fornita alla filiera. (Per scaricare l’allegato 4 sulle caratteristiche delle varietà ammesse alle nuove denominazioni, con evidenziate le parti in discussione, clicca QUI)

Bozza nuova legge mercato italiano

Art. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

 

  1. La presente legge si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione “riso”.
  2. La presente legge non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
  3. Ai fini della presente legge si intende per:

a)       riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

b)       riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c)       riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Art. 2.

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

 

  1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

a)       riso a grani tondi ovvero riso tondo;

b)       riso a grani medi ovvero riso medio;

c)       riso a grani lunghi ovvero riso lungo.

Per il  riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

  1. La denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Non possono tuttavia essere utilizzati i nomi delle varietà di riso greggio di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
  2. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al paragrafo 2, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.
  3. E’ consentito l’utilizzo sulla confezione di nomi di fantasia, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione di vendita e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.
  4. Nella denominazione di vendita deve figurare, se del caso:

a)       la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;

b)       il particolare trattamento subito;

c)       il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

Art. 3

(denominazioni di vendita delle varietà tradizionali).

 

  1. Sono istituite le denominazioni di vendita elencate nell’allegato 4.
  2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:

a)       della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all’articolo 4, paragrafo 5, detenuto dall’Ente Nazionale Risi;

b)       di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell’allegato 4, elencata e descritta nel registro di cui all’articolo 4, paragrafo 5, detenuto dall’Ente Nazionale Risi.

  1. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al paragrafo 2, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.
  2. Nella denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, deve figurare, se del caso, la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”.
  3. L’indicazione “classico” è consentita, unicamentein associazionealla denominazione di vendita, per il prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a).

 

Art. 4.

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

 

  1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 1.
  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in   materia di produzione e    specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
    1. Le definizioni dei difetti sono riportate nell’allegato 2.
    2. I metodi di analisi sono riportati nell’allegato 3.
    3. Ai fini della presente legge, l’Ente Nazionale Risi detiene un registro nel quale sono indicate e descritte le varietà che possono avvalersi delle denominazioni di cui all’articolo 3. Le modalità di tenuta del registro sono riportate nell’allegato 6.
    4. Gli allegati possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 5.

(Utilizzo di marchi collettivi).

  1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione di vendita possono figurare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.

 

Art. 6.

(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600  a euro 3.500.

 

Art. 7.

(Periodo transitorio).

  1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della Legge 18 marzo 1958, n. 325.
  2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 8.

(Norme finali).

 

  1. La Legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

 

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