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INIZIATA LA DISCUSSIONE SUL GREENING

da | 15 Mar 2017 | Internazionale

De Castro
Si è tenuta il 13 marzo la prima discussione sul regolamento omnibus, che introduce modifiche ai regolamenti di base della PAC, in occasione di una riunione straordinaria della commissione agricoltura del Parlamento europeo a Strasburgo. Ad occuparsi di presentare la relazione è stato il parlamentare europeo italiano Paolo de Castro, vicepresidente della Commissione. Il voto è previsto a maggio in commissione agricoltura ed a giugno/luglio in sessione plenaria. Le principali proposte di riforma, precisano meglio alcune competenze inserendo tra i soggetti ammessi anche le organizzazioni di contrattazione oltre che di produttori, e affrontano alcuni dei temi più importanti per il settore agricolo, la componente dell’inverdimento, il cosiddetto greening nei pagamenti diretti: una modifica dell’articolo 269, punto ter si propone di risolvere le difficoltà incontrate dai produttori di colture sommerse, come i risicoltori dunque,  che, malgrado il ruolo ambientale di tali colture riconosciuto al paragrafo 1, sono costretti a ridurre la superficie occupata da esse per ottemperare alle disposizioni sulla diversificazione delle colture. Un successivo emendamento al punto 3 quinquies punta a semplificare e armonizzare maggiormente l’applicazione delle disposizioni relative all’inverdimento, eliminando il limite dei 30 ettari. Il pagamento di inverdimento comporta troppe limitazioni e norme diverse per quanto riguarda l’applicazione della diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico. Ciò crea spesso problemi di attuazione ed è fonte di oneri burocratici per gli agricoltorSi definisce meglio anche la figura dell’agricoltore attivo: l’emendamento all’articolo 269 punto I punta a garantire che i fondi della Pac continuino a essere destinati agli agricoltori in attività, in quanto unici soggetti abilitati a ricevere pagamenti diretti, evitando una dispersione delle risorse finanziarie. Si parla inoltre di giovani agricoltori.
Per quanto riguarda l’organizzazione comune dei mercati agricoli, il cambiamento proposto all’articolo 270, punto 3 bis, punta a collocare l’articolo 152 al centro delle deroghe del regolamentounico OCM all’applicazione del diritto della concorrenza, in linea con la raccomandazione 157 bis della relazione della task force “Mercati agricoli” e con il paragrafo 8 del parere della commissione per l’agricoltura sulla relazione annuale sulla politica europea della concorrenza (2016/2100(INI). In vista della piena applicazione dell’articolo 42 TFUE, al fine di semplificare e di chiarire le deroghe esistenti al diritto della concorrenza, occorre introdurre una deroga per le organizzazioni di produttori che integrano almeno un’attività economica svolta in comune e vincolarla al riconoscimento obbligatorio concesso su  richiesta dell’organizzazione di produttori. Inoltre degli emendamenti proposti all’articolo 152 del regolamento unico OCM, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori diventa obbligatorio e il paragrafo 3 del medesimo articolo non è più necessario. Viene inoltre introdotto il criterio che gli agricoltori possono commercializzare i propri prodotti attraverso organizzazioni che possono essere riconosciute dai singoli Stati, a richiesta, estendendo le condizioni concesse al settore lattiero anche ad altri comparti.
Per quanto concerne la gestione del rischio (coperture assicurative e stabilizzazione del reddito). Gli emendamenti a vari punti dell’articolo 267 inoltre pone le condizioni per ampliare il ricorso alle coperture assicurative: «è inteso a favorire l’utilizzo di strumenti di gestione del rischio: in tale ottica, una maggiore fiducia degli agricoltori negli strumenti assicurativi potrebbe incentivarne l’uso a protezione dei redditi agricoli». Una xseconda modifica vuole «promuovere il ricorso ai fondi di mutualizzazione da parte degli agricoltori grazie all’abbassamento della soglia al 20 %, coerentemente con la proposta modifica dello strumento di stabilizzazione del reddito settoriale», creando anche le condizioni per avviare un nuovo sistema di gestione del rischio; un’ulteriore cambiamento porta la percentuale dal 65% al 70%. 

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