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FIRMATO IL DECRETO SULL’ETICHETTATURA

da | 20 Lug 2017 | NEWS

domanda riso

I Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato oggi i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. E’ una sfida alla Commissione europea: si viene così a sapere che i decreti erano stati inviati a maggio a Bruxelles solo in forma preliminare, cioè come schema di decreto, mentre adesso saranno notificati formalmente e si dovrà attendere da Bruxelles la conferma della compatibilità con la normativa comunitaria. La mancata notifica, in primavera, rivelata da Risoitaliano (LEGGI L’ARTICOLO) aveva creato un vero e proprio giallo, che ora si chiarisce: seppur nella forma che avevamo anticipato, il decreto sull’etichettatura del riso si presenta alla Commissione europea che potrà dichiararlo compatibile o meno. In caso di rigetto, il decreto non sarà pubblicato e non diventerà legge. E’ quindi esclusa una procedura d’infrazione, richiamata come ipotesi da alcuni quotidiani.

I due decreti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. «È un passo storico – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina, sottolineando come la firma significhi giocare d’anticipo con l’intento di esercitare pressione affinché Bruxelles si decida a fare una norma europea sulla trasparenza dell’origine delle materie prime in etichetta – che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Con questa decisione l’Italia si pone all’avanguardia in Europa sul fronte dell’etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano. Chiediamo con ancora più forza oggi all’Unione europea di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un’opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari».

«L’aumento dell’8% delle esportazioni nei primi di cinque mesi del 2017 – ha commentato il Ministro Carlo Calenda – dimostra quanto l’Italia guadagna dall’internazionalizzazione. Per portare più pmi a internazionalizzarsi dobbiamo concludere accordi commerciali come quello con il Canada  che rimuovono gli ostacoli e le barriere tariffarie. Ma allo stesso tempo dobbiamo tutelare i consumatori e i lavoratori con regole chiare e trasparenza sui prodotti commercializzati. I decreti che abbiamo firmato oggi rispondono proprio a quest’ultima esigenza: garantiscono una scelta consapevole ai consumatori tramite l’obbligo di trasparenza nelle etichette. Puntiamo sulla forza del Made in Italy e sulla qualità delle filiere per poter competere con ancora maggior forza sui mercati globali. Quello di oggi è un grande passo che pone l’Italia all’avanguardia in Europa e rafforza la fiducia nei confronti del sistema produttivo».

Il provvedimento (scarica il testo) prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati: a) “Paese di coltivazione del riso”; b) “Paese di lavorazione”; c) “Paese di confezionamento”. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

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