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ECCO IL VERO DECRETO NOTIFICATO A BRUXELLES

da | 27 Mag 2017 | NEWS

Siamo in grado di presentarvi lo schema di decreto ministeriale sull’etichettatura del riso (SCARICALO QUI) che, dopo qualche tentennamento, il Mipaaf ha notificato a Bruxelles. Occorre che il provvedimento passi il vaglio della Commissione europea prima di essere adottato in Consiglio dei Ministri e la ragione per cui seguiamo tutti i passaggi di questo decreto, fornendovi le diverse bozze approvate, è che ciò vi permetterà di capire esattamente cosa comporterà l’etichettatura obbligatoria del riso in Italia. Infatti, nella prima versione uscita dal Mipaaf e trasmessa al Mise apparivano alcuni articoli e alcuni commi che sono spariti in quella “definitiva”, che è stata notificata in Europa. La novità più importante è che sparisce il secondo comma dell’articolo 3 che recitava: In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il riso utilizzato sia stato coltivato per almeno il [cinquanta per cento] in un singolo Paese, per l’indicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) può essere utilizzata la dicitura “nome del Paese” – nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del riso – “e altri Paesi UE e/o non UE”. Come capirete benissimo, era una norma contestata dagli agricoltori, perché consentiva di dichiarare dichiarare l’origine italiana del riso venduto al pubblico anche qualora il 50% della materia prima non fosse di origine nazionale, indicando che il resto proveniva da Ue o non Ue. Ora l’articolo 3 recita soltanto questo: Qualora ciascuna delle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), avvenga nei territori di più paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “UE”, “non UE”, “UE e non UE”. Peraltro, è stato ulteriormente precisato l’articolo 4 che si occupa della posizione che deve avere l’indicazione d’origine in etichetta: mentre nella versione originaria diceva “Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili” e l’industria obiettava che la normativa europea in materia di etichettatura non prevede quest’obbligo, l’articolo 4 secondo comma è stato riformulato così: Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri. A questo punto attendiamo le controdeduzioni europee e auspichiamo che i sindacati agricoli e l’Airi discutano pubblicamente questo provvedimento, per far emergere opportunità e rischi e renderne partecipi gli agricoltori.

AVVISO: NON FARTI COGLIERE IMPREPARATO, PULISCI IL TUO CAMPO!

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