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COME FUNZIONA LA DOMANDA GRAFICA PAC

da | 10 Apr 2017 | Norme e tributi

Con la Circolare n. 14300 del 17 febbraio 2017, Agea ha emanato le disposizioni normative per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2017. La vera novità di quest’anno è costituita dalla domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, comunemente detta domanda grafica, come osserva Cia Lombardia. Si potrà presentare la domanda di aiuto precompilata basata sulle superfici determinate nell’anno precedente e sul materiale cartografico che indica l’ubicazione delle superfici ed è resa disponibile una domanda completamente informatizzata (domanda unica geospaziale – GSAA) che progressivamente ed entro la domanda 2018 coprirà tutto il territorio nazionale

Il Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, in caso di domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie o di domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie, lo Stato Membro fornisca al beneficiario un modulo prestabilito in formato elettronico e il corrispondente materiale grafico attraverso un’applicazione software basata su un sistema d’informazione geografica (SIG) («domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali» – GSAA). L’introduzione della domanda grafica sarà graduale: per il 2016 riguarderà un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente; per il 2017 riguarderà un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell’anno precedente, fino a coprire nel 2018 tutto il territorio nazionale.

La Circolare definisce poi l’agenda delle scadenze della Domanda Unica 2017 stabilendo che

a) la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2017

b) le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 entro il 31 maggio 2017;

c) la comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 può essere presentata fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente;

d) la comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) deve essere presentata entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2018;

e) le comunicazioni ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 9 giugno 2018.

La circolare precisa anche che le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 9 giugno 2017. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.

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