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AGRITURISMO, ECCO LA LEGGE PIEMONTESE

da | 10 Mar 2015 | NEWS

ferreroIl Piemonte ha una nuova legge sull’agriturismo. Uno strumento che aiuterà anche i risicoltori che in questi anni hanno investito in questa direzione e quelli che si preparano a farlo. A promuovere il provvedimento è stato l’assessore all’agricoltura Giorgio Ferrero che ci fornisce il testo del provvedimento e lo commenta così: “La nuova legge regionale dà indirizzi e garanzie importanti a un settore significativo della nostra realtà economica, introducendo importanti elementi di semplificazione e trasparenza.  Mi piace sottolineare l’importanza che assumono nel provvedimento la qualità e la valorizzazione dei prodotti agricoli della azienda, e il suo legame con il territorio circostante.  Valorizzare qualità ed eccellenze locali è di importanza fondamentale se ci si vuole confrontare con buone prospettive con il mercato agroalimentare e l’offerta turistica”. Secondo i dati del censimento dell’agricoltura 2010, in Piemonte l’agriturismo si sviluppa capillarmente sull’intero territorio. Nelle otto province le aziende agrituristiche sono 1068. Di queste 689 sono collocate in zone collinari, 206 in zone montane e 166 in pianura. A guidare la classifica per provincia è Cuneo, con 344 agriturismi; segue Torino, con 206, Asti con 176, Alessandria con 174, Novara con 57, Biella con 41, Vercelli e il Vco con 35 a testa. La superficie agricola utilizzata (SAU) è di 19.544 ettari su 24.704 ettari totali (SAT). Nelle aziende agrituristiche sono allevati quasi 10 mila capi di bestiame. il totale della produzione delle aziende agrituristiche vale oltre 76 milioni di euro. La nuova legge regionale nasce con finalità ben precise. Tra le altre: favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo; agevolare la permanenza dei produttori agricoli, incrementando l’occupazione e migliorando le loro condizioni di vita; valorizzare i prodotti agricoli locali tipici, il biologico e l’agricoltura integrata, tutelando le tradizioni e la cultura del mondo rurale; favorire i rapporti tra città e campagna, aumentando l’offerta turistica regionale.  La legge riserva una attenzione particolare alle zone cosiddette svantaggiate, in special modo della montagna, e ai soggetti diversamente abili. Garantisce inoltre la piena trasparenza sulle regole, compreso il ribadire che l’agriturismo é complementare all’attività agricola, e che la ristorazione può essere praticata esclusivamente con prodotti dell’azienda e del territorio (fatti salvi caffè, sale, pepe e pochi altri alimenti). Per questo rappresenta una grande opportunità di valorizzazione dei prodotti del territorio, soprattutto per le attività che non praticano la ristorazione agrituristica. La legge prevede infatti che del costo dei cibi e delle bevande servite in ogni agriturismo, almeno il 25% sia coperto dalla produzione propria, e almeno il 60% da prodotti di aziende agricole piemontesi.  La legge dispone inoltre che negli agriturismi ci sia la prevalenza dell’attività agricola su quella alberghiera e di ristoro, e fissa i criteri per la sua misurazione. Viene anche istituita la possibilità di esercitare negli agriturismi una forma ridotta di ospitalità, la Ospitalità rurale familiare, e di utilizzare spazi per il campeggio. Per l’avvio di una attività agrituristica è sufficiente la SCIA, la Segnalazione certificata di inizio attività. Per scaricare il testo della legge clicca QUI. (09.03.15)

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